In questo lavoro vengono condensati i risultati dello spoglio condotto sui margini e negli interlinea dei manoscritti della Lombarda, teso ad individuare il pensiero dei glossatori longobardisti circa l’istituto della datio wadiae.
Lo studio delle glosse ha dovuto tener conto, anzitutto, dei presupposti normativi che gli stessi longobardisti posero a base delle loro riflessioni, vale a dire della legislazione che, nel corso di un lungo arco di tempo che va dall’Editto di Rotari del 643 fino a Rachi e ad Astolfo, passando per Liutprando, ha svelato i connotati di un istituto che doveva essere ben radicato nella coscienza giuridica del popolo longobardo.
La prima parte vuole essere uno strumento che consenta di giungere a ricostruire il quadro normativo sulla datio wadiae quale esso si presentava agli occhi degli stessi glossatori longobardisti, che si posero dinanzi ad un complesso normativo di cui avvertivano la stabilità e la completezza, e dal quale dovevano ricavare le regole per l’agire.
Nell’ultima parte si fornisce l’edizione delle glosse condotta, per ciascuna glossa, sempre secondo la versione “migliore”, ossia quella in cui il contenuto era espresso più chiaramente ed in maniera più corretta, relegando invece in variante le lezioni offerte dagli altri testimoni.
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Original text
Yes -
Language
Italian -
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Page count
289 -
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Federico Roggero
Federico Roggero insegna Storia del diritto medievale e moderno presso l’Università di Teramo.